Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D. Lgs. 231/2001) disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001).

Nel nostro ordinamento giuridico il diritto penale punisce personalmente gli autori di un fatto di reato (delitto o contravvenzione) secondo quanto disciplinato dall’art. 27 c.1 Cost. (“La responsabilità penale è personale”); ciò significa che di un illecito penale risponde solo ed esclusivamente il soggetto agente.

L’efficacia soggettiva del Dlgs. 231/2001, circa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si basa sull’ente, inteso come un’organizzazione collettiva dotata di una certa autonomia organizzativa

lo scopo di lucro e la personalità giuridica sono criteri di individuazione dei soggetti ma non operano in assoluto.

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Il principio di legalità penale, “nullum crimen sine lege”, ex art. 25 c.2 Cost. lo ritroviamo anche nel Dlgs. 231/2001 che all’art. 2 dice che l’ente non può essere punito per il fatto, se al tempo in cui è stato commesso non comportava una responsabilità amministrativa e le relative sanzioni.

Nei casi e nelle condizioni previste dal codice penale (art. 7, 8, 9, 10 c.p.), gli enti che hanno la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche per i reati commessi all’estero, a meno che proceda nei loro confronti lo stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

I reati in oggetto sono quelli disciplinati dal Dlgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), agli artt. 24 e ss., e devono essere stati commessi all’estero da soggetti appartenenti ad una succursale di un ente con sede principale in Italia.

Il modello di organizzazione e gestione (o “modello ex d.lgs. n. 231/2001), ai sensi della legge italiana, indica un modello organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti. La sua definizione è fornita principalmente all’interno dell’articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tale normativa, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “da reato”, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

  • da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (cosiddetti soggetti in posizione apicale o apicali);
  • da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti all’altrui direzione);